Si tratta di quelle formazioni spontanee che sono tipiche del raggrupparsi dei singoli in seno allo Stato: famiglia, associazioni, partiti, sindacati e tutte le comunità intermedie sulle quali poggia la vita associata.
Il significato del disposto costituzionale deve essere colto su due piani: — da un lato, garantisce i diritti del singolo non solo verso lo Stato, ma anche all’interno di queste associazioni;
— dall’altro, tende a salvaguardare i diritti delle comunità intermedie verso lo Stato, assicurando anche ad esse una sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

(Formazioni sociali – Edizioni Simone)

La famiglia

Il concetto di famiglia non è sempre stato come lo intendiamo noi, nel corso del tempo ha avuto un’evoluzione che è andata di pari passo con l’evoluzione della società, con i cambiamenti di costume, di valori, di organizzazione delle relazioni sociali.

Così, in latino famĭlia deriva da famŭlus «servitore, domestico», per gli antichi romani era intesa come l’insieme degli schiavi e dei servi viventi sotto uno stesso tetto, il patrimonio del capo della gens: il pater familias, a cui appartenevano legalmente anche la sposa e i figli di cui disponeva come di cose di sua proprietà.

Nel tempo la famĭlia si restringe e diventa patriarcale, con più generazioni di consanguinei sotto lo stesso tetto. Il potere del pater familias sui familiari  viene limitato per legge dal Diritto romano.

Con il Medioevo e l’influenza del Cristianesimo il matrimonio diviene un sacramento: un vincolo sacro e indissolubile. Viene a mutare così sia la struttura della famiglia che il significato della parola.

La famiglia patriarcale rurale dell’800 è una famiglia necessariamente numerosa, in quanto la sussistenza economica è praticamente legata al podere di proprietà o preso in affitto, la cui lavorazione richiede un’ampia compartecipazione della famiglia stessa. Una famiglia allargata, nella quale tra l’altro i parenti adulti spesso si fanno carico dei bambini rimasti orfani precocemente, viste le frequenti epidemie e l’alto tasso di mortalità.

Nel ‘900 con il processo di industrializzazione la famiglia evolve e diventa nucleare: composta dai genitori e dai figli, il cui numero drasticamente diminuisce. È una famiglia di tipo “tradizionale”, fondata sull’indissolubilità del matrimonio, su una precisa divisione dei ruoli tra i coniugi e sulla centralità dei figli.

A partire dagli anni 50 e nei decenni successivi avviene un complesso mutamento sociale e culturale che apporterà significativi cambiamenti nella famiglia, che è e rimane nucleo fondamentale della società.

Il matrimonio in Italia

In Italia sono previste due forme di matrimonio: quello civile e quello religioso (canonico o concordatario).

  • Il matrimonio civile ha valore solo per lo Stato, viene celebrato dal Sindaco o dall’Ufficiale dello Stato Civile, in genere  nella sala delle cerimonie presso il municipio, alla presenza di due testimoni maggiorenni. Agli sposi e ai testimoni vengono letti gli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono gli sposi con il matrimonio. Dichiarato il proprio “Si”, confermato dai testimoni, avviene lo scambio degli anelli e si conclude con la firma dell’atto di matrimonio da parte della coppia e dei testimoni. Nell’atto di matrimonio è indicato anche il regime patrimoniale (comunione o divisione dei beni) scelto dagli sposi.
  • Il matrimonio canonico ha valore solo per la Chiesa, nel caso si decida che l’atto non venga trascritto allo stato civile.
    Sappiamo che questa formula viene spesso scelta da persone rimaste vedove, che vogliono unirsi in nuovo matrimonio ma non vogliono perdere la pensione di reversibilità del precedente coniuge (in caso di morte di un coniuge, una percentuale della sua pensione viene erogata ai familiari).
  • Il matrimonio concordatario ha effetti civili, poichè viene celebrato davanti al ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un’intesa con lo stato italiano.
    In questo caso il Ministro del culto è tenuto a richiedere prima l’autorizzazione all’Ufficiale di Stato Civile, al termine della cerimonia religiosa dà lettura di alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, quindi trsmette l’atto di matrimonio che viene trascritto nei Registri dello stato civile. Inoltre è possibile scegliere il regime patrimoniale dei beni che verrà riportato nell’Atto di matrimonio.
  • Per quanto riguarda il culto cattolico, nel 1929 lo Stato italiano e la Santa Sede stipulano un Concordato (Patti lateranensi), rivisto nel 1984 con successive modifiche, secondo cui la legge dello Stato, osservate determinate condizioni, riconosce gli effetti civili del matrimonio religioso.
    Sono riconosciuti i matrimoni anche di altre confessioni religiose, mentre alcune stipulate nel 2007 sono ancora in attesa, a dicembre 2015, di essere sottoposte al Consiglio dei Ministri per la successiva ratifica del Parlamento.

 

Nel 1970 in Italia si introduce il divorzio: dal punto di vista giuridico sancisce il diritto di sciogliere il matrimonio civile qualora venga a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Nel 1974  il divorzio viene confermato con un referendum popolare.
Per il matrimonio religioso in quanto indissolubile, non è previsto il divorzio, ma l’annullamento per determinate cause. Per tre secoli il procedimento canonico è stato affidato alla Sacra Rota, ma recentemente è stato riformato da Papa Francesco che ha reso più rapide e meno costose le procedure, attribuendo al vescovo diocesano la responsabilità di fare da giudice competente.

Nel 1975 viene riformato integralmente il diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), che stabilisce tra l’altro il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 della Costituzione), che estende alla moglie i diritti, prima strettamente riconosciuti solo al marito, sia per quanto riguarda i loro rapporti personali che nei confronti dei figli.
Fino ad allora le norme che regolavano le relazioni tra i coniugi si basavano sul Codice Civile del 1942 che concepiva la famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, nei rapporti personali, patrimoniali, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli. Il Codice, inoltre, discriminava i figli nati fuori dal matrimonio  ai quali erano riconosciuti meno diritti che ai  figli legittimi. Viene istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione) e la patria potestà (attribuita solo al padre) viene sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, in particolare nella tutela dei figli.

La Legge n.54 dell’8 febbraio 2006 relativa all’ Affido condiviso dei figli, ha modificato l’Art. 155 del Codice civile, prevede che: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi, di riceverne cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

La famiglia di fatto

La famiglia di fatto (o convivenza more uxorio) è una tipologia di formazione sociale in cui vi è una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, fra una donna e un uomo, solidali tra loro che si comportano come coniugi, senza essere sposati.

Dal punto di vista giuridico, i figli naturali essendo equiparati ai figli legittimi, in caso di separazione la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori. Nelle famiglie di fatto, non ratificate con atto di matrimonio,  per l’affido è competente il Tribunale per i Minorenni.

Ma il discorso è  più ampio, perchè famiglia di fatto è anche quella formata da due o più individui che convivono stabilmente nella stessa abitazione legati da rapporti di parentela, o di affinità, associati da interessi o finalità comuni, o che svolgono socialmente determinate attività politiche, economiche, religiose, o più semplicemente per convenienza economica nell’unire le risorse e dividere le spese.